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Le tracce più antiche di annotazioni
di carattere contabile sono costituite dalle tavolette di argilla usate dai
Sumeri. Fin dagli albori della storia umana, quindi, si avvertì la necessità
di annotare fatti di interesse commerciale e finanziario. In epoca moderna,
nel 1494 il matematico padre Luca Pacioli pubblicò la sua "Summa de
arithmetica, geometria, proportioni et proportionalità" dove per la prima
volta si espose il metodo della partita doppia. Nel 1581 viene istituito a
Venezia il “Collegio de' Rasonati”. Nel 1620 in Piemonte si istituiscono i
“liquidatori giurati” ed a Milano nel 1742 nascono i "Ragionati". Nel 1828
nel Lombardo-Veneto vengono riconosciuti i "ragionieri revisori" e nel 1836
negli Stati Pontifici nasce la professione di "pubblico ragioniere". Nel
1906 il Regno d'Italia riconobbe ai Ragionieri lo status di libero
professionista
Oggi, la professione del Dottore commercialista ed Esperto contabile
(“Commercialista”) è disciplinata dal D.Lgs. 28 giugno 2005 n.139 ed è
svolta sotto la vigilanza del Ministero della Giustizia.
Per svolgere la professione di commercialista è necessario essere iscritti
nell’apposito Albo. Per iscriversi occorre aver conseguito la laurea in una
delle materie previste dalla Legge, aver compiuto il tirocinio professionale
ed aver superato l’apposito Esame di Stato.
Per mantenere l’iscrizione è necessario seguire percorsi di formazione
professionale conseguendo annualmente il numero di crediti formativi
previsti dall’apposito Regolamento di formazione professionale continua.
L’utilizzo del termine “commercialista” è riservato ai soggetti iscritti
all’Albo. L’utilizzo da parte di qualsiasi altro soggetto è illegittimo.
Agli iscritti all’Albo è riconosciuta competenza specifica in economia
aziendale e diritto d’impresa e, comunque, nelle materie economiche,
finanziarie, tributarie, societarie ed amministrative.
Gli iscritti hanno l’obbligo del segreto professionale. Ciò significa che
non possono rivelare le notizie e le informazioni di cui siano venuti a
conoscenza nello svolgimento della loro attività ed hanno - ai sensi degli
artt. 199 e 200 c.p.p. e 249 c.p.c. - la facoltà di astenersi dal rendere
testimonianza sia nel processo penale che in quello civile su fatti inerenti
i propri clienti.
L’Albo è tenuto a livello territoriale dagli Ordini dei Dottori
commercialisti ed Esperti contabili (Odcec) e a livello nazionale dal
Consiglio Nazionale dei Dottori commercialisti ed Esperti contabili (Cndcec)
I commercialisti dispongono a livello nazionale di un proprio Istituto di
Ricerca (Irdcec - Istituto di ricerca dei Dottori commercialisti ed Esperti
contabili) che cura, oltre l’attività di ricerca vera e propria nelle
materie che formano oggetto della professione, la formazione degli iscritti
e la predisposizione di proposte di Legge da portare all’attenzione del
legislatore.
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Luca Bartolomeo de
Pacioli
L'epitrocoide, il
logo scelto a rappresentare il Consiglio Nazionale dei Dottori
Commercialisti e degli Esperti Contabili
Il logo dell'Ordine
dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Brescia |