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Le tracce più antiche di annotazioni di carattere contabile sono costituite dalle tavolette di argilla usate dai Sumeri. Fin dagli albori della storia umana, quindi, si avvertì la necessità di annotare fatti di interesse commerciale e finanziario. In epoca moderna, nel 1494 il matematico padre Luca Pacioli pubblicò la sua "Summa de arithmetica, geometria, proportioni et proportionalità" dove per la prima volta si espose il metodo della partita doppia. Nel 1581 viene istituito a Venezia il “Collegio de' Rasonati”. Nel 1620 in Piemonte si istituiscono i “liquidatori giurati” ed a Milano nel 1742 nascono i "Ragionati". Nel 1828 nel Lombardo-Veneto vengono riconosciuti i "ragionieri revisori" e nel 1836 negli Stati Pontifici nasce la professione di "pubblico ragioniere". Nel 1906 il Regno d'Italia riconobbe ai Ragionieri lo status di libero professionista

Oggi, la professione del Dottore commercialista ed Esperto contabile (“Commercialista”) è disciplinata dal D.Lgs. 28 giugno 2005 n.139 ed è svolta sotto la vigilanza del Ministero della Giustizia.
Per svolgere la professione di commercialista è necessario essere iscritti nell’apposito Albo. Per iscriversi occorre aver conseguito la laurea in una delle materie previste dalla Legge, aver compiuto il tirocinio professionale ed aver superato l’apposito Esame di Stato.
Per mantenere l’iscrizione è necessario seguire percorsi di formazione professionale conseguendo annualmente il numero di crediti formativi previsti dall’apposito Regolamento di formazione professionale continua.
L’utilizzo del termine “commercialista” è riservato ai soggetti iscritti all’Albo. L’utilizzo da parte di qualsiasi altro soggetto è illegittimo.

Agli iscritti all’Albo è riconosciuta competenza specifica in economia aziendale e diritto d’impresa e, comunque, nelle materie economiche, finanziarie, tributarie, societarie ed amministrative.
Gli iscritti hanno l’obbligo del segreto professionale. Ciò significa che non possono rivelare le notizie e le informazioni di cui siano venuti a conoscenza nello svolgimento della loro attività ed hanno - ai sensi degli artt. 199 e 200 c.p.p. e 249 c.p.c. - la facoltà di astenersi dal rendere testimonianza sia nel processo penale che in quello civile su fatti inerenti i propri clienti.
L’Albo è tenuto a livello territoriale dagli Ordini dei Dottori commercialisti ed Esperti contabili (Odcec) e a livello nazionale dal Consiglio Nazionale dei Dottori commercialisti ed Esperti contabili (Cndcec)

I commercialisti dispongono a livello nazionale di un proprio Istituto di Ricerca (Irdcec - Istituto di ricerca dei Dottori commercialisti ed Esperti contabili) che cura, oltre l’attività di ricerca vera e propria nelle materie che formano oggetto della professione, la formazione degli iscritti e la predisposizione di proposte di Legge da portare all’attenzione del legislatore.

 

 

Luca Bartolomeo de Pacioli

 

 

L'epitrocoide, il logo scelto a rappresentare il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili

 

 

Il logo dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Brescia

 

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